Statuto dell’Associazione di promozione sociale “Legumi Siciliani APS”

Titolo I
Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione-sede-durata

  1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “Legumi Siciliani”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
  2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Palermo in Via Sampolo n.3. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Palermo non comporterà modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli Uffici competenti.
  3. Essa opera nel territorio della provincia di Palermo e della Regione Siciliana ed intende operare anche in ambito nazionale e internazionale
  4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
  5. L’Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”

  1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Legumi Siciliani APS” oppure “Legumi Siciliani associazione di promozione sociale”.
  2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  3. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS”o 1’indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art.3-Scopi

  1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
  2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
    Ai sensi dell’art 5 lett. i) del D.lgs. n.117/17 (codice del terzo settore) l’Associazione svolge attività d’interesse generale nei seguenti settori:
    “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,”
  3. Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per l’attuazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si attiverà mediante:
    a) La promozione del valore culturale, ambientale ed economico dei legumi;
    b) La creazione una aggregazione strategica nel settore delle leguminose e di collegamento con gli altri comparti affini;
    c) La creazione di una rete di operatori del comparto che si riconoscono negli stessi valori, modelli operativi e visioni;
    d) La valorizzazione la cultura gastronomica stratificata e secolare che vede i legumi come protagonisti;
    e) La stimolazione, realizzazione e sperimentazioni di nuove specie per proteggere e implementare la biodiversità;
    f) Il mettere a sistema competenze e relazioni per conquistare “qualità”, quantità, prezzo, mercato, salute;
    g) La garanzia conoscenza, consapevolezza e corresponsabilità sulle tematiche legate alla salute umana, all’ambiente, all’etica e alla legalità;
    h) I focus su tutti i legumi siciliani: lenticchie, fagioli, fave, ceci, piselli, lupini, cicerchie, arachidi, carrubo;
    i) La creazione di un marchio/bollino (segno grafico distintivo) che caratterizza i soci e i prodotti che seguono le caratteristiche esplicitate all’interno di un “regolamento” comune, stabilito dall’Associazione. Un marchio collettivo che identifica tutti i soggetti che si riconoscono all’interno di una identità specificatamente dichiarata. Il marchio potrà essere registrato e sarà di proprietà esclusiva dell’Associazione che ne regolamenterà l’attribuzione e le verifiche di corrispondenza dichiarate, nel tempo, attraverso una commissione nominata ad hoc;
  4. L’Associazione si prefigge, inoltre, per raggiungere gli scopi suddetti di svolgere attività di:
    a) Informazione sugli aspetti salutistici e nutrizionali dei legumi;
    b) Conoscenza delle specificità agronomiche dei legumi(terreni vocati, specie produttive…);
    c) Valorizzazione della biodiversità colturale anche attraverso l’avvio di campi sperimentali e di borse di studio (collaborazione con la Banca del Germoplasma di Ucria, con le università e i centri di ricerca);
    d) Aumento della coltivazione su base regionale per sopperire alla mancanza prodotto locale sul mercato regionale e per soddisfare le esigenze che emergono anche a livello nazionale;
    e) Promozione delle peculiarità gastronomiche sia nel consumo del prodotto secco, consumatore/famiglia, che nel consumo del trasformato (farina, pasta, semilavorati, zuppe e insalate);
    f) Sostenibilità nei diversi passaggi della filiera: produzione (alternanza), coesistenza (produzione di energia e di prodotto), riutilizzo (degli scarti e dei difettati per estrazione); connubio con le energie rinnovabili (agrovoltaico);
    8) Campagne di comunicazione mirate all’aumento del consumo dei legumi attraverso i mass media (stampa e social);
    h) Azioni educative di promozione dei corretti stili di vita attraverso le sane abitudini alimentari rivolte a target group mirati (bambini, famiglie, portatori di esigenze speciali, vegani, vegetariani…);
    i) Aggregazione di sistema attraverso azioni mirate di networking con reti di produttori, Gruppi Operativi, O.P. e A.O.P., con gli operatori della ristorazione individuare e collettiva, HORECA, catene di supermercati, istituti agrari ed alberghieri, ordini professionali dei giornalisti, dei medici, dei dietisti, nutrizionisti, tecnologi alimentari e degli agronomi, Gruppi di Azione Locali e FLAG, Associazioni di Categoria;
    j) Promozione e digitalizzazione della filiera;
    k) Partecipazione ad eventi e fiere per promuovere conoscenza, siglare accordi commerciali e internazionalizzare il prodotto;
    l) Promozione di attività esperienziali finalizzare a “sperimentare” il valore antropologico, botanico, agroalimentare, gastronomico, ambientale e sociale dei legumi siciliani.
    m) Stipula di accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati per la promozione e l’esercizio delle attività dell’Associazione:
    n) Raccolte fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti consentite dall’ordinamento e di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso;
    0) Nonché, svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
  5. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
    Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Titolo II
Norme sul rapporto associativo

Art.4 – Norme sull’ordinamento interno

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
  2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’ Associazione.

Art.5 – Associati

  1. Sono ammessi a far parte dell’ Associazione le persone fisiche e giuridiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
  2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
  3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
  4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 – Procedura di ammissione

  1. L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
    Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall’Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.
  2. L’appartenenza all’Associazione è libera e volontaria, ma impegna tutti gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.
    Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all’assemblea dei soci.
  3. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
  4. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’ Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art.7 – Diritti e doveri degli associati

  1. Gli associati hanno il diritto di:
    a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
    b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’ Associazione, e di parteciparvi;
    c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’ Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
  2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.16, c.2, del presente Statuto.
  3. Gli associati hanno il dovere di:
    a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’ Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
    b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    c) versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
  4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8 – Cause di cessazione del rapporto associativo

  1. La qualità di associato si perde per:
    a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
    b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto.
  2. L’associato può invece essere escluso dall’ Associazione per:
    a) comportamento contrastante con gli scopi dell’ Associazione;
    b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
    c) aver arrecato all’ Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
  3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’ Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all’ordine dell’giorno. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’ Assemblea, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
  4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’ Associazione.

Titolo III
Organi sociali

Art.9 – Organi dell’ Associazione

  1. Sono organi dell’ Associazione:
    a) l’Assemblea dei soci;
    b) l’organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
    c) il Presidente;
    d) l’organo di controllo (laddove eletto (al superamento limiti ex art.30, D. Lgs. n.117/2017)
    e) l’organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;
    f) il Comitato Tecnico Scientifico.
  2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è
    informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art.10 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’ Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
  2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
  3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’ Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto o bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
    a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
    b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
    Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’ Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’ Assemblea.
  4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
    L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
  5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
  6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’ Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
  7. Le discussioni e le deliberazioni dell’ Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’ Assemblea, conservato nella sede dell’ Associazione.

Art.11 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

  1. È compito dell’ Assemblea ordinaria:
    a) approvare il rendiconto o bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
    b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
    c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
    d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
    e) eleggere e revocare il Presidente dell’ Associazione;
    f) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
    g) eleggere e revocare l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;
    h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’ Associazione;
    i) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal
    Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’ Associazione;
    j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
    k) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno 0 sottoposto al suo esame da parte del
    Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
  2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
  3. Le deliberazioni dell’ Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.12 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

  1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
    a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
    b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’ Associazione.
    L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art.13 – L’Assemblea degli associati: regole di voto

  1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
  2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
  3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea
    utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell’associato
    minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono
    computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
  4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.14 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli
    associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di
    membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito
    dall’ Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.
  2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili Almeno 30 (trenta) giorni prima della
    scadenza del mandato, il Presidente convoca 1° Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.15 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
  2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
  3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
  4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
  5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
  6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
  7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
  8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’ Associazione.

Art.16 – Competenze del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’ Associazione, ed in particolare ha il compito di:
    a) redigere il rendiconto o bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’ Assemblea;
    b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’ Assemblea;
    c) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’ Assemblea;
    d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell’ Associazione;
    e) decidere sulle domande di adesione all’ Associazione e sull’esclusione degli associati;
    f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’ Assemblea;
    g) decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
    h) deliberare la convocazione dell’ Assemblea;
    i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
    j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
    k) curare la tenuta dei libri sociali dell’ Associazione;
    l) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
    m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
    n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’ Associazione.
    o) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
    p) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza
    dell’ Assemblea dei soci;
    q) curare le proposte di modifica dello statuto;
    r) predisporre i programmi delle attività sociali;
    s) deliberare l’acquisto, l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
    t) deliberare i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
    u) deliberare tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
    v) tratta e delibera su tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.
  2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’ Associazione.
  3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.17 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

  1. La carica di Consigliere si perde per:
    a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
    b) revoca da parte dell’ Assemblea ordinaria;
    c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.17, c.2, del presente Statuto;
    d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.9 del presente Statuto.
  2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell’assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.
  3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’ Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Art.18 – Il Presidente: poteri e durata in carica

  1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’ Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
  2. Il Presidente è eletto direttamente dall’ Assemblea tra i propri associati.
  3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca 1’ Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
  4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’ Associazione, ed in particolare ha il compito di:
    a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
    b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’ Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
    d) convocare e presiedere 1’ Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
  5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.19 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

  1. La carica di Presidente si perde per:
    a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
    b) revoca da parte dell’ Assemblea ordinaria;
    c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.17, c.2, del presente Statuto;
    d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.9 del presente Statuto.
  2. Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente.

Art. 20 – Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, 1’ Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’art.2397 comma secondo c.c. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’ Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Art. 21 – Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art.22 – Il Comitato Tecnico Scientifico

È nominato dal Consiglio direttivo, in funzione del curriculum accademico/professionale e delle esperienze significative nel settore dei legumi o in ambiti che possono avere una assonanza significativa in sviluppi multifunzionali. Rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile. Nomina al proprio interno un presidente. Ha il compito di proporre, indirizzare, sviluppare linee programmatiche e operative di valore scientifico/commerciale/sociale e sostenibile insieme. Produce dei verbali rappresentativi degli incontri che avverranno almeno con cadenza bimensile. I membri devono essere interni, cioè soci dell’ Associazione Legumi Siciliani Aps. I membri del CTS devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Art.23 – Responsabilità degli organi sociali

  1. Delle obbligazioni contratte dall’ Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’ Associazione.
    2.I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo IV
I libri sociali

Art.24 – Libri sociali e registri

  1. L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
    a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
    b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
    c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo (se nominato), e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
    Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.
  2. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo V
Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.25 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

  1. Il patrimonio dell’ Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.26 – Risorse economiche

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
    a) quote e contributi degli associati;
    b) eredità, donazioni e legati;
    c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
    d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
    e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
    f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
    h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste , sottoscrizioni anche a premi, vendita manufatti e prodotti tipici.
    Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
    Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statuaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.
  2. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1°Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.
    L’associazione deve redigere il rendiconto annuale per cassa con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
    Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea generale dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
  3. AI ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il rendiconto può essere redatto nella forma del bilancio consuntivo redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Titolo VI
Scioglimento dell’ Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.27 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. Lo scioglimento dell’ Associazione è deciso dall’ Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
  2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del
    Terzo settore.

Titolo VIII
Disposizioni finali

Art.28 – Norme di rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto Bagheria (PA), 01/10/2021