Articolo 1) DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA:
Tra i signori sopra menzionati viene costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge Nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105, una Associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: Associazione di Promozione Sociale “LEGUMI SICILIANI APS”.
A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Legumi Siciliani APS” oppure ‘Legumi Siciliani associazione di promozione sociale”.
LAssociazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.
Articolo 2) SEDE LEGALE.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Palermo (PA), Via Sampolo n.3. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporterà modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.
Articolo 3) DURATA E SCOPI.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
In particolare ai sensi dell’art 5 lett. i) del D.Igs. n.117/17 (codice del terzo settore) l’Associazione svolge attività d’interesse generale nei seguenti settori:
“organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita’ di interesse generale di cui al presente articolo;”
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.
Articolo 4) PRINCIPI INFORMATORI DELL’ATTIVITÀ SOCIALE.
L’associazione avrà come principi informatori, espressi dettagliatamente nell’allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l’assenza di scopo di lucro, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’associazione, i requisiti e la procedura per l’ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l’attività di interesse generale svolta, l’elettività, la gratuità dell’attività svolta dai volontari, la sovranità dell’assemblea, la prevalenza dell’attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.
Articolo 5) ORGANI SOCIALI
Sono Organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo, d) l’organo di controllo (laddove eletto al superamento limiti ex art.30, D.Lgs. n.117/2017), e) l’organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore, f) il Comitato Tecnico Scientifico.
| comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 5 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche che accettano:
Presidente Sig. Pietro Busetta
Vice Presidente Sig.ra Francesca Rita Cerami
Segretario Sig. Paolo Castelli
Consigliere Sig.ra Giuseppa Carioto
Consigliere Sig. Salvatore Cassarino
Articolo 6) DURATA DELL’ESERCIZIO SOCIALE.
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 7) STATUTO.
È parte integrante e sostanziale del presente Atto Costitutivo lo Statuto del quale viene data integrale lettura, che i Soci approvano e sottoscrivo all’unanimità impegnandosi a rispettarlo e a farlo rispettare a tutti i soci e che si allega sotto la lettera A.
Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di Legge in materia di Associazioni nonché ad eventuali norme previste da futuri regolamenti interni che potranno essere proposti ed approvati per regolamentare il corretto svolgimento delle attività dell’Associazione.
Articolo 8) SPESE DI COSTITUZIONE.
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’Associazione qui costituita.
Il presente atto costitutivo e statuto (Allegato A) sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.82 del codice del terzo settore (D.lgs. 117-2017).
Letto, confermato e sottoscritto
Bagheria (PA) 01/10/2021